IT
Studio Legale Marazza & Associati

News & Media


Home > News & Media > Il criterio di alta specializzazione dei lavoratori prevale sui parametri legali tipici dei licenziamenti collettivi
18 dicembre 2018
Il criterio di alta specializzazione dei lavoratori prevale sui parametri legali tipici dei licenziamenti collettivi

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 10 dicembre 2018, n. 31872. 

 

Il criterio di alta specializzazione dei lavoratori prevale sui parametri legali tipici dei licenziamenti collettivi.

 

Il fatto

La sentenza in esame riguarda la legittimità dei criteri di scelta, ritenuti funzionalmente prevalenti, nell’ambito di un licenziamento collettivo posto in essere da un’impresa specializzata nel settore della bonifica bellica e operativa tramite personale qualificato in specifiche materie quali, tra l’altro, l’ingegneria ambientale e la geologia. Uno dei lavoratori licenziati – avente la qualifica di ingegnere elettronico – ha impugnato il suo provvedimento espulsivo sostenendo l’illegittimità dell’accordo sindacale nella parte in cui fa riferimento al criterio della “alta specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda”. Infatti – secondo il lavoratore licenziato – il suddetto riferimento è, di per sé, inidoneo a delimitare il perimetro di una effettiva esigenza aziendale e, allo stesso tempo, permette al datore di lavoro di superare i criteri legali legittimanti la procedura collettiva e, conseguentemente, concede a quest’ultimo la possibilità di scegliere i lavoratori da licenziare in modo del tutto discrezionale. In primo grado e in appello i Giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il suddetto riferimento alla “alta specializzazione”, accordando il loro favore all’obbligo di fare applicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge. Conseguentemente, la Società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

 

Il diritto

La Corte di Cassazione – nel richiamare un proprio precedente giurisprudenziale attinente al medesimo tema (Cass. n. 18504/2016) – ha affermato che il criterio della “alta specializzazione” è concretamente funzionale alle esigenze tecnico produttive dell’azienda. Infatti, il suddetto criterio risulta idoneo a guidare e, allo stesso tempo, legittimare la procedura di licenziamento collettivo poiché esprime una finalità di tutela concreta della prosecuzione dell’attività d’impresa senza presentare connotazioni di genericità o determinare qualsivoglia discrezionalità decisionale del datore di lavoro. Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato: “in materia di licenziamenti per riduzione di personale l'accordo sindacale raggiunto, come nella specie, al termine della procedura di cui all'art. 4, commi 5-7, della L. n. 22391 legittimamente contiene i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge … Ciò vale a maggior ragione ove, per la peculiarità ed alta specializzazione dell'attività aziendale, il ricorso ai menzionati criteri di legge risulti del tutto insufficiente allo scopo, pacificamente permeante la procedura in questione, di salvaguardare la prosecuzione dell'attività produttiva e conseguentemente l'occupazione dell'intero complesso industriale”.

 

Il commento

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello ed ha affermato il principio in ragione del quale, in un contesto produttivo altamente specializzato, il criterio selettivo delle elevate competenze specialistiche assolve pienamente e legittimamente allo scopo tipico a cui è preordinata la procedura collettiva di riduzione del personale e cioè salvaguardare la continuazione dell’attività dell’impresa, con il minimo impatto sui livelli occupazionali. Nello specifico, la Suprema Corte ha valorizzato il fatto che determinate realtà produttive riescono ad operare in settori altamente specialistici, esclusivamente attraverso l’impiego di risorse altrettanto altamente specializzare. Conseguentemente, la stessa Corte ne ha dedotto che il criterio selettivo della “alta specializzazione” – quale criterio di scelta alternativo ai parametri legali dei carichi familiari e dell’anzianità di servizio – non costituisce una formulazione generica capace di rendere discrezionali le scelte compiute dall’impresa nella individuazione dei dipendenti in eccedenza. Al contrario, il suddetto criterio di selezione assume un valore funzionale rispetto ai criteri di legge (anzianità di servizio, carichi familiari, ecc.), legittimamente derogati dall’accordo sindacale, poiché permette all’impresa di sopravvivere alle esigenze sottese alla procedura di riduzione del personale e di non privarsi di quelle risorse che, in relazione alle speciali competenze tecniche possedute, sono indispensabili per la continuazione dell’attività produttiva. Nel caso di specie la specificità delle professionalità salvaguardate (ingegneria ambientale) era più agevolmente ricavabile in ragione del settore produttivo di riferimento (bonifiche belliche). Ciò non di meno il principio ha una portata generale e indubbiamente un potenziale rilievo di carattere generale.